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Per essere definibile come tale e per poter dare luogo ad un indennizzo da parte della compagnia di assicurazioni secondo le condizioni previste dalla polizza, l'infortunio deve possedere alcune caratteristiche particolari.
L'infortunio, in base alla Legge Italiana, deve intendersi come un evento dovuto "a causa fortuita, violenta ed esterna, che produce lesioni corporali obiettivamente constatabili".
In base alla suddetta definizione, la causa alla base dell'infortunio deve quindi essere fortuita, violenta ed esterna.
. Causa fortuita: significa che l'infortunio non deve dipendere dalla volontà del soggetto che lo ha subito, deve essere accidentale ed imprevisto.
. Causa violenta: significa che l'infortuno deve avvenire in modo improvviso, non deve essere il risultato di un'azione protratta nel tempo.
. Causa esterna: significa che l'evento provocante l'infortunio deve provenire dal contesto esterno all'individuo; all'interno della categoria degli infortuni non possono essere fatti rientrare malattie o patologie, in quanto interne all'organismo del soggetto che ne è vittima e non provenienti dal mondo esterno.
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