La sentenza in questione è la n° 17024/15 del 20 agosto 2015: a partire da questo momento in poi verranno considerate nulle tutte le clausole contrattuali che obbligano il beneficiario, al fine di ottenere l’indennizzo, a produrre tutta una serie di documenti e a procedere ad interminabili adempimenti burocratici.
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Quando la burocrazia è eccessiva e le “carte” da produrre obiettivamente troppe, ecco che siamo di fronte ad una pratica vessatoria nei confronti del beneficiario di una polizza. Il caso a cui si fa riferimento è appunto quello di un beneficiario che si è visto rifiutare l’indennizzo da parte della compagnia dell’assicurazione sulla vita stipulata dal caro deceduto. La compagnia sosteneva infatti di non aver ricevuto tutti i documenti relativi ad ogni passaggio dell’iter burocratico messo in piedi ad hoc dall’agenzia.
È per queste ragioni che, dopo il ricorso, la Cassazione ha dato ragione al beneficiario della polizza, eliminando tutte le clausole vessatorie, perché:
- Non è possibile obbligare a formulare la richiesta su un modello prestampato e predisposto dall’assicuratore (in materia di obbligazioni vige la libertà delle forme)
- L’obbligo di recarsi esclusivamente presso l’agenzia di competenza
- L’obbligo di presentazione di relazione medica sulla morte del contraente la polizza
- L’obbligo di produzione di tutte le cartelle cliniche dei ricoveri anche di anni addietro
- L’onere di produrre atto notorio dell’atto di successione
- L’obbligo di presentare l’originale della polizza
Tale nullità è rilevabile anche d’ufficio dunque pure in assenza di richiesta o di prove della parte: è sufficiente che i fatti risultino dai documenti degli atti.