Fra le grandi conquiste dello stato sociale c’è sicuramente l’introduzione, nel mondo del lavoro, dell’assicurazione obbligatoria che il datore deve attivare per ogni dipendente presso l’INAIL (Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro). Oltre a coprire gli incidenti che si verificano durante le ore lavorative, l’INAIL assicura il lavoratore anche nel tragitto casa-lavoro (e viceversa).
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Ciò significa che, qualora un lavoratore si infortuni andando o tornando dal lavoro, l’INAIL dovrà risarcire il danno, a patto che ricorrano alcune condizioni, ad esempio che il lavoratore non effettui deviazioni dal tragitto più breve senza motivi di forza maggiore o per ordine del proprio capo o che utilizzi l’automobile solo se l’utilizzo il servizio di pubblico trasporto sia troppo oneroso per il lavoratore.
Di recente, la Corte di Cassazione, con la sentenza 17685 del 7 settembre 2015, ha ribadito un ulteriore elemento che deve sussistere per ottenere il risarcimento di un infortunio nel tragitto casa-lavoro: ci deve essere una connessione con l’occasione di lavoro.
Cioè non basta infortunarsi sulla strada di casa dopo l’orario di lavoro per aver diritto al risarcimento. Per capire meglio, vediamo cosa era successo nel caso di specie: la vittima era stata accoltellata dall’ex convivente mentre tornava dal lavoro. La circostanza non era direttamente collegabile con la prestazione lavorativa appena conclusa perché l’uomo avrebbe potuto aggredire la donna in qualsiasi altro momento.
La causa dell’incidente non aveva, quindi, nulla a che fare con il lavoro ed è stata una mera coincidenza che l’aggressione sia avvenuta in itinere: mancando l’occasione di lavoro, la Corte ha respinto l’istanza di risarcimento danni.